Certificazioni di malattia online

Data:
19 Novembre 2011

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 – Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione – ha preso avvio il nuovo sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia.
L’articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’articolo 69 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato all’INPS, per via telematica, dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le medesime modalità previste per il settore privato.
La mancata trasmissione telematica del certificato di malattia costituisce illecito disciplinare, e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.

Resta escluso dal campo di applicazione di tali disposizioni il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, quali magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie i cui ordinamenti sono disciplinate dal citato articolo 3.
Dunque per queste categorie i medici compilano ancora i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma con le tradizionali modalità di produzione e trasmissione da parte del dipendente interessato.

I principi generali relativi alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia sono definiti nel D.P.C.M. del 26 marzo 2008 e nel Decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2010 che determina le modalità per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS per il tramite del Sistema di Accoglienza Centrale – SAC – fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con la Circolare n. 1 DFP/DDI del 11 marzo 2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha fornito indicazioni operative in materia di trasmissione telematica contribuendo a definire i tempi di attuazione del nuovo sistema di trasmissione online:
per i primi tre mesi, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto 26 febbraio 2010 è stato possibile procedere al rilascio dei certificati anche in modalità cartacea;
al termine della fase sperimentale, ossia dal 19 giugno 2010 i medici e le strutture sanitarie hanno l’obbligo di trasmettere esclusivamente per via telematica all’INPS il certificato di malattia del dipendente pubblico, rilasciandone copia all’interessato. A sua volta l’Inps invierà l’attestazione di malattia all’amministrazione di appartenenza del lavoratore. Per quest’ultimo cessa dunque l’obbligo di inviare il certificato tramite Raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro due giorni lavorativi.

Il 28 settembre 2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, emana la Circolare n. 2 DFP/DDI che fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della disciplina, sulla procedura da seguire per le ipotesi in cui è necessario che l’amministrazione conosca oltre alla prognosi anche la diagnosi e ribadisce le modalità di applicazione delle sanzioni stabilendo la non sanzionabilità del mancato invio telematico fino al 31 gennaio 2011.

Dunque il regime sanzionatorio in materia di certificazioni di malattia on line, relative sia ai pubblici dipendenti che ai lavoratori del settore privato previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, entra in vigore il 1 febbraio 2011.

A fornire chiarimenti relativamente alle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le suddette modalità, è la terza Circolare del 23 Febbraio 2011, nella quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, evidenzia come con la legge n. 183/2010 – “Collegato lavoro” entrato in vigore lo scorso 24 novembre – sia stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, compresi gli aspetti sanzionatori.
Viene affrontato nello specifico il tema della responsabilità dei medici per violazione normativa, ribadendo che “affinché si configuri un’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza dell’obbligo di trasmissione per via telematica, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa” che risulta “escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale” e di “guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico”.

Con la terza circolare si precisa inoltre che l’applicazione delle sanzioni deve avvenire in base a criteri di gradualità e proporzionalità secondo quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi di riferimento. Inoltre la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la medesima violazione.

Infine con la Circolare n. 4 del 18 marzo 2011, sono state fornite indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro, al fine di agevolare l’attuazione delle nuove disposizioni, evidenziando le uniformità tra settore pubblico e settore privato.

Alla luce di tale processo di digitalizzazione dell’invio dei certificati di malattia tutti i medici curanti – dipendenti pubblici, medici convenzionati con il servizio SSN e liberi professionisti – sono tenuti al rilascio della certificazione di malattia in modalità telematica e alla trasmissione delle stesse al SAC, e pertanto devono possedere le credenziali di accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il rilascio delle credenziali di accesso al sistema SAC per i medici dipendenti e convenzionati è stato effettuato dalle Aziende Sanitarie Locali, alle quali rivolgersi in caso di problematiche di ordine tecnico o strutturale.

I sanitari liberi professionisti interessati a ottenere le credenziali di accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il rilascio delle certificazioni di malattia in modalità telematica e per la trasmissione delle stesse al SAC dovranno presentare apposita richiesta all’Ordine che provvederà al rilascio delle credenziali.

Tuttavia, considerato che l’art. 55 septies del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 introdotto dall’art. 69 del D.L. 27.10.2009 n. 150 rubricato “controlli sulle assenze” prevede espressamente che “nell’ipotesi di malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell’arco dell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale” e, considerato che l’art. 25 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 estende tale disciplina anche ai lavoratori privati, è evidente che il legislatore ha individuato come categorie prioritariamente deputate alla certificazione dell’invalidità temporanea al lavoro quella dei sanitari operanti nell’ambito del servizio pubblico e quella dei sanitari operanti in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale.

Al fine di fornire un quadro riassuntivo della normativa di riferimento, dei tempi di attuazione della stessa, dei servizi utili per i medici e di risposte ai quesiti che vengono posti più frequentemente dai medici, si ritiene opportuno, in questa fase, fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione attraverso il collegamento diretto al portale.

Ulteriori informazioni possono essere visionate collegandosi al Portale del Progetto Tessera Sanitaria

Ultimo aggiornamento

19 Marzo 2013, 11:25

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