Accesso alle scuole di specializzazione – Pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento

Data:
6 Maggio 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015 è stato pubblicato il decreto 20 aprile 2015, n. 48 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai  sensi  dell’articolo 36,comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”. Il nuovo regolamento  prevede che alle scuole si accede con concorso annuale per titoli  ed  esami bandito entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del  Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell’articolo  35,  comma2, del decreto legislativo n. 368  del 1999.
Al  concorso  possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data  anteriore  al termine  di  scadenza  per  la presentazione delle  domande  di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione,  di superare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro  il  termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole. La domanda per partecipare alla prova di  selezione,  corredata della documentazione  prevista  dal  bando, é presentata  per  via telematica al Ministero nei tempi e con  le  modalità  previste  nel bando stesso.
La prova d’esame si svolge telematicamente  ed  é  identica  a livello nazionale con riferimento a  ciascuna  tipologia  di  scuola.
La predisposizione dei quesiti é affidata  al Ministero, che a tal fine può avvalersi di soggetti  con comprovata competenza in materia,  individuati  nel  rispetto  dei  principi  di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti  al  più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte  della prova  e dei 30 quesiti di area della  seconda  parte  della  prova  determina l’attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni  risposta  errata. La valutazione dei 10 quesiti di  ciascuna  tipologia  di  scuola  della seconda parte della prova determina l’attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta  non  data  e  di -0,60 per ogni risposta errata.
Il Ministero  redige  una  graduatoria  nazionale  per  ciascuna tipologia di scuola.
Al fine  di  consentire  la formazione  e  lo scorrimento della graduatoria nazionale il candidato,  nella  domanda di  partecipazione al  concorso deve specificare le  tipologie  di Scuola  prescelte, indicandole in ordine di preferenza e deve specificare altresì,  per ciascuna tipologia prescelta, l’ordine di preferenza della  sede.
Le università sedi di scuole possono attivare, in  aggiunta  ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali,ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o  privati,  nel  rispetto del numero complessivo di posti  per  i  quali  sono  accreditate  le scuole e  del  fabbisogno  di  specialisti  a  livello  nazionale.

Regolamento scuole di specializzazione
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Ultimo aggiornamento

7 Dicembre 2015, 08:05

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