D.P.R. 54/2019 – Modifica modalità rilascio certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore

Data:
8 Luglio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14.06.2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, concernente “Regolamento recante modifica dell’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore”.

Approvato dal Governo un regolamento che prevede la sostituzione dei tre certificati finora previsti con un unico modello di attestazione dell’idoneità psicofisica

Il suddetto decreto è stato emanato in considerazione della necessità di tutelare la riservatezza dei dati sanitari contenuti nei documenti attestanti l’idoneità psicofisica alla guida dei conducenti di veicoli a motore e vista la necessità di informatizzare la procedura per il rilascio delle patenti di guida in sede di
conseguimento della stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato, nonché di rinnovo di validità e, conseguentemente, prevedere un unico modello di trasmissione del giudizio di idoneità psicofisica del conducente di veicolo a motore.
Con il nuovo regolamento –specifica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – i certificati prodotti potranno essere dematerializzati e trasmessi esclusivamente per via telematica. Tale procedimento garantisce anche un deciso miglioramento della tutela della privacy dei soggetti sottoposti alla visita di idoneità.
Grazie al nuovo regolamento sarà inoltre possibile estendere il processo di dematerializzazione anche a tutte le altre tipologie di comunicazioni sanitarie previste per gli altri casi di rilascio della patente di guida. Tra questi il conseguimento, la conversione, le riclassificazione. Si potrà così arrivare alla completa digitalizzazione della procedura.
In sostanza ogni cittadino potrà, da remoto, trasmettere al competente Ufficio della Motorizzazione Civile l’istanza di rilascio della patente. L’Ufficio, a sua volta, potrà, più celermente, predisporre le procedure necessarie al rilascio del documento di guida.

Modello IV Art. 331
Decreto 54.2019
Comunicazione Fnomceo n. 84

 

Ultimo aggiornamento

8 Luglio 2019, 17:04

Skip to content