INPS – Nuovo certificato integrativo per l’invalidità civile che sostituisce il modello D (certificato di intrasportabilità)

Data:
1 Aprile 2016

Nell’ambito della gestione dell’invalidità civile, l’INPS, con Messaggio 21 marzo 2016, n. 1263  comunica che sono stati effettuati seguenti aggiornamenti procedurali, disponibili sul portale dell’Istituto www.inps.it, per l’acquisizione dei certificati da parte dei medici certificatori.

In particolare, è  stato introdotto un nuovo certificato, denominato “integrativo”, che sostituisce l’attuale versione del modello D (“certificato di intrasportabilità”).
Questa nuova tipologia di certificato può essere utilizzata esclusivamente:
– per richiedere la visita domiciliare;
– per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai fini dell’indennità di accompagnamento.
Il certificato integrativo può essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti collegata ad un certificato introduttivo.
Il certificato integrativo prevede soltanto i dati relativi alla diagnosi, alle dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e alla eventuale richiesta di visita domiciliare.

Il medico certificatore ha l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella [SÌ] o quella [NO] relative alle dizioni:
«Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore»
oppure
– «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».

Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia “invalidità civile”. Se il certificato viene redatto per richiedere una prestazione di handicap, di disabilità, di cecità o di sordità può essere barrata la voce “Non mi esprimo”.
Nello specifico, la disposizione prevede che nel caso  in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella (NO) non sarà poi possibile per la Commissione Medico-Legale di prima e di seconda istanza, effettuare la valutazione ai fini dell’eventuale concessione della indennità di accompagnamento.

Nel certificato medico introduttivo è stata aggiunta la possibilità di segnalare la condizione di “sordocecità” ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107.

Messaggio INPS n. 1263 del 18-03-2016

Ultimo aggiornamento

12 Febbraio 2019, 08:43

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