Funzioni della Commissione Odontoiatrica

La Legge 409/1985 ha istituito due nuovi organi collegiali in seno ai Consigli Direttivi degli Ordini provinciali. L’art. 6 della Legge sopra menzionata, all’8^ comma, prevede infatti due “Commissioni”, costituite, una, da componenti medici e, l’altra, da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi albi professionali.

La Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri si compone di cinque iscritti a detto albo che nelle elezioni abbiano conseguito il maggior numero di voti, ed elegge, nel proprio seno, il Presidente.
Il motivo dell’istituzione di tali organi sta nella volontà espressa dal legislatore, di assicurare comunque alle due componenti professionali, medica e odontoiatrica, pur costituenti un unico Ordine, ambiti specifici di autogoverno della rispettiva professione. I designati tuttavia rappresentano l’Ordine nel suo insieme, oltre che la categoria interessata.
Ciò risulta evidente nella disposizione del 9^ comma dell’art. 6 della Legge 409/1985, secondo cui le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell’art. 3 del DLCPS 233/1946 e al relativo regolamento di esecuzione, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.
Con questa disposizione alcune tra le competenze più significative del Consiglio Direttivo ai fini del governo della professione, in particolare quelle in materia disciplinare, lettera f), e conciliativo-tariffaria lettera g), sono state trasferite alla Commissione dell’una o dell’altra professione.

 

Ultimo aggiornamento

2 Luglio 2013, 10:38

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