Formazione

Il sistema di Educazione Continua in Medicina – E.C.M. – è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs. 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema E.C.M. del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

I Destinatari della Formazione Continua sono tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.

Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.

Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione

Il programma E.C.M. prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. 

 1 Cosa è l’E.C.M.

2  Obbligo Formativo 
2.1 Crediti formativi Triennio 2023 – 2025 NEWS
2.2 E.C.M. e Decreto Milleproroghe proroga triennio formativo 2020-2022 (Legge n. 14 del 27.02.2023, conversione in legge del D.L. 198/2022)

2.3 Crediti formativi Triennio 2020.2022
2.4 Crediti formativi  Triennio 2017 – 2019

3 Esenzione Pensionati

4 Eventi sponsorizzati e reclutamento dei partecipanti

5 Radioprotezione e Crediti E.C.M.

6 Dossier Formativo


Documentazione e siti di interesse in materia E.C.M.

Manuale di formazione del professionista sanitario e Allegati

Portale Agenas – Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali

Portale CO.Ge.A.P.S.
Manuale Utente per accesso Area riservata Co.Ge.A.P.S.

Piattaforma Fad in Med – La Federazione Nazionale e la Formazione a distanza

Comunicazioni dell’Ordine su “Certificabilità E.C.M.”
Nota Omceo SS “Obbligo formativo E.C.M., Triennio 2020-2022
Nota Omceo SS “Obbligo formativo E.C.M. per Medici e Odontoiatri, Triennio 2017-2019”

Ultimo aggiornamento

13 Marzo 2024, 12:04

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